Novità in materia fiscale e tributaria Legge di bilancio 2024 | Studio Castrignanò - Consulenza e Finanza
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Novità in materia fiscale e tributaria Legge di bilancio 2024

ALIQUOTE IVA

Si riporta al 10% l’aliquota IVA sui prodotti per la protezione dell’ igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (nel 2023 soggetti all’aliquota IVA al 5%), nonché su alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e sui pannolini per bambini.
Inoltre, si ripristina l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023.
Infine, l’aliquota del 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, si applica anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

RIVALUTAZIONE PLUS/MINUSVALENZE E TERRENI E PARTECIPAZIONI

Si estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’ imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali beni, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’ imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’ importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

PARTICIPATION EXEMPTION

Si estende la disciplina della participation exemption ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI BREVI

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve in caso di opzione per l’ imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica con l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era 21%).
È confermata l’aliquota ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre, nel caso in cui la locazione avviene per il tramite di intermediari o piattafor me telematiche, questi ultimi devono applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 21%.
Infine, se i corrispettivi sono incassati da soggetti non residenti, se questi sono in possesso di stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE allora gli adempimenti sono a carico della stabile organizzazione.
Se invece sono privi di stabile organizzazione occorre nominare un rappresentante fiscale.

PLUSVALENZE IN CASO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI BENI IMMOBILI

Vengono fatti rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
A tali plusvalenze si può applicare l’ imposta, sostituiva dell’ imposta sul reddito, del 26%.
Inoltre, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’ incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:

  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;
  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato come sopra indicato, è rivalutato in base alla variazione dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Le nuove norme si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ESENZIONE IMU SUGLI IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI

L’esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali vale anche per gli immobili concessi in comodato a un ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’ immobile esclusivamente le attività esenti come previste dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali.
Ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

RITENUTE SU BONIFICI E PROVVIGIONI

Dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’ imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’ imposta.
Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’ imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

MODIFICHE AL TUIR

Con effetto dal 1° gennaio 2024:

  • la norma secondo cui ai fini delle imposte sui redditi, gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, c. 5, D.P.R. n. 917/1986), ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente;
  • rientrano tra i redditi diversi oltre a quelli relativi all’usufrutto anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù);
  • le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi vengono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, venendo meno l’attuale riferimento al 25% del corrispettivo della cessione in mancanza di documentazione.

LIMITI ALLE COMPENSAZIONI

Con effetto dal 1° luglio 2024:

  • si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi ac cessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.
Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse.
Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui:

  • l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006);

qualora, in esito all’attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, comma 49-quater, D.L. n. 223/2006).

COMPENSAZIONE CREDITI NEI CONFRONTI DELL’INPS E DELL’INAIL

Dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la mano d’opera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.